Contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri al quale si applicano la legge n. 52/91 e/o le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. Cod. Civ.; la Cessione include ogni diritto o pretesa che il Fornitore/Cedente possa vantare verso il Debitore in relazione al Credito ed ogni diritto accessorio al Credito stesso, ivi comprese le eventuali garanzie reali, personali o assicurative prestate dal Debitore o da terzi in relazione ai Crediti ceduti. In caso di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, la Cessione dovrà essere redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi nonché quanto dal medesimo dovuto ad eventuale diverso titolo.
Commissioni, premi e ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest’ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
Facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti nei confronti del Fornitore, con i propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo ancorché non ancora liquidi o esigibili.
Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all’atto del pagamento.
Persona fisica o giuridica, italiana o straniera, privata o pubblica, tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Indica UniCredit Factoring S.p.A., o anche eventualmente il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvalga per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
L’impresa che è controparte del Factor nel contratto di factoring.
Remunerazione periodica dovuta dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operato dal Factor o della concessione, da parte di quest’ultimo, di una dilazione per il pagamento del debito
Operazione attraverso la quale il Cedente/Fornitore ottiene dal Factor il pagamento dei Crediti ceduti ad una data prefissata e certa (generalmente la scadenza naturale del credito), concedendo, se concordata, al cliente/debitore ceduto una dilazione di pagamento per il periodo stabilito.
Comunicazione con la quale si rende nota al Debitore l’avvenuta cessione dei Crediti vantati nei suoi confronti e in forza della quale il pagamento dei detti Crediti avrà effetto liberatorio solo se effettuato in favore del Factor. Di norma, la notifica viene operata tramite scambio di corrispondenza commerciale, tra soggetti privati e a mezzo Ufficiale Giudiziario, per i soggetti pubblici.
Ammontare dei crediti ceduti e non incassati ad una certa data.
Pagamento operato dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero, del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore e a discrezione del Factor, prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta, al momento dell’effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity) o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo.
Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
Indica il limite quantitativo all’assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento del Debitore.
Operazioni di factoring nelle quali il Factor rinuncia alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore
Operazioni di factoring nelle quali il Factor non rinuncia alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore.
Comunicazione inviata al Factor dal Debitore ceduto con la quale il medesimo conferma la regolarità delle forniture ricevute e quindi la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito e s’impegna altresì a effettuare il pagamento dei Crediti esclusivamente allo stesso Factor.
Assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto previa determinazione del limite massimo (Plafond) dell’importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi il rischio.
Tasso applicato per il ritardo di pagamento di una somma di denaro dovuta.
Turnover previsionale dichiarato dal Fornitore per un arco temporale definito.
Ammontare complessivo dei Crediti ceduti in un arco temporale definito (mensile o annuale).
Data nella quale viene riconosciuto l’accredito o l’addebito di una somma di denaro e che vale come termine di decorrenza degli interessi passivi.