Vai a:
Contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri al quale si applicano la legge n. 52/91 e/o le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. Cod. Civ.; la Cessione include ogni diritto o pretesa che il Fornitore/Cedente possa vantare verso il Debitore in relazione al Credito ed ogni diritto accessorio al Credito stesso, ivi comprese le eventuali garanzie reali, personali o assicurative prestate dal Debitore o da terzi in relazione ai Crediti ceduti. In caso di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, la Cessione dovrà essere redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all’atto del pagamento.
Comunicazione con la quale si rende nota al Debitore l’avvenuta cessione dei Crediti vantati nei suoi confronti e in forza della quale il pagamento dei detti Crediti avrà effetto liberatorio solo se effettuato in favore del Factor. Di norma, la notifica viene operata tramite scambio di corrispondenza commerciale, tra soggetti privati e a mezzo Ufficiale Giudiziario, per i soggetti pubblici.