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Normativa

In Italia il contratto di factoring è regolato dalla Legge n° 52 del 21.02.1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) che ha integrato la regolamentazione contenuta negli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile. Con questa legge il legislatore ha:

  • previsto la possibilità di cedere crediti anche prima della stipula dei contratti dai quali  sorgeranno;
  • consentito la cessione anche in massa di crediti esistenti e futuri;
  • introdotto facilitazioni nel regime d'opponibilità delle cessioni ai terzi.

Legge 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Albo delle imprese che esercitano l'attivitá di cessione dei crediti
Art. 3 Cessione di crediti futuri e di crediti in massa.
Art. 4 Garanzia di solvenza
Art. 5 Efficacia della cessione nei confronti dei terzi
Art. 6 Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto
Art. 7 Fallimento del cedente

Codice civile

LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI.
TITOLO I - DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE.
CAPO V - DELLA CESSIONE DEI CREDITI.

Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Art. 1261 Divieti di cessione
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Art. 1263 Accessori del credito
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore