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NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

A partire dal 1° Gennaio 2021 UniCredit applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”).

La nuova disciplina, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani, con l’obiettivo di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di improbabile adempimento tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell’UE.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

 

superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario

Per PMI (Piccome e Medie Imprese) si intendono titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro

superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario

Il calcolo tiene in considerazione le posizioni in essere su tutte le Società del Gruppo UniCredit.

Vi sono poi altre modifiche, tra cui:

• la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile

• la propagazione del default

• il periodo minimo di permanenza nello stato di default

• le valutazioni che la società deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

 

CEDENTE ANTICIPAZIONI PRO SOLVENDO E PRO SOLUTO FORMALE (pro soluto con clausole di mitigazione del rischio)

Il cedente (cliente del factor) che ottiene un finanziamento dei crediti ceduti con linee di anticipazione in pro solvendo e pro soluto formale (ovvero pro soluto con clausole di mitigazione del rischio) deve rispettare la quota di anticipazione stabilita contrattualmente. Se tale quota non venisse rispettata al superamento continuativo delle soglie di materialità (assoluta e percentuale) per oltre 90 giorni il soggetto rischia di essere classificato non performing (Past Due).  Se il cedente risulta essere una PMI (titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro) e l’importo dello sconfino rispetto alla quota di anticipazione supera euro 100 (soglia assoluta) e contestualmente esso risulta superiore all’1% dell’esposizione di bilancio verso UCF (soglia percentuale) si attiva il count dei giorni di overdue nel motore di calcolo. Se il count che si è attivato in presenza dell’overdue supera i 90 giorni continuativi il cliente/cedente verrà classificato in Past Due (status regolamentare di Default) e tutti i suoi finanziamenti sono in default. In tali casi UCF può avviare azioni a tutela della propria posizione creditoria.  Se il cedente/cliente è un’impresa il processo di classificazione a default è il medesimo ma l’unica differenza riguarda la soglia assoluta che risulta pari a euro 500.

 

DEBITORE CEDUTO IN PRO SOLUTO 

Con pro soluto effettivo si intende pro soluto senza clausole di mitigazione del rischio e gli acquisti a titolo definitivo (con derecognition IFRS compliant). Per esposizione si intende un debito a fronte di un credito approvato in pro soluto o acquistato a titolo definitivo.

Il debitore che possiede un’esposizione (un debito a fronte di un credito approvato in pro soluto o acquistato a titolo definitivo) in pro soluto effettivo (ovvero pro soluto senza clausole di mitigazione del rischio e gli acquisti a titolo definitivo con derecognition IFRS compliant) non deve presentare crediti scaduti. Se il debitore presenta crediti scaduti al superamento continuativo delle soglie di materialità (assoluta e percentuale) per oltre 90 giorni il soggetto rischia di essere classificato non performing (Past Due).  Se il debitore è una PMI (ovvero titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro) e l’importo di scaduto supera euro 100 (soglia assoluta) e contestualmente se l’importo di scaduto rispetto al totale dei crediti approvati è superiore all’1% (soglia percentuale) si attiva il count dei giorni di overdue nel motore di calcolo. Se il count che si è attivato in presenza dell’overdue supera i 90 giorni continuativi il debitore verrà classificato in Past Due (status regolamentare di Default) e tutte le sue posizioni debitorie sono in default. In tali casi UCF può avviare azioni a tutela della propria posizione debitoria.  Se il debitore è un’impresa il processo di classificazione a default è il medesimo ma l’unica differenza riguarda la soglia assoluta che risulta pari a euro 500.

Per PMI si intendono titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro.

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE SEGUIRE LE NUOVE REGOLE DI DEFAULT

E’ fondamentale, quindi, per i cedenti rispettare la quota contrattualmente stabilita di anticipazione dei crediti e per i debitori onorare con puntualità le scadenze di pagamento dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

A seguire le risposte alla domande più frequenti (FAQ) in merito alle nuove regole di Default.