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A partire dal 1° Gennaio 2021 UniCredit applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”).
La nuova disciplina, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani, con l’obiettivo di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di improbabile adempimento tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell’UE.
I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:
superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario
superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario
Il calcolo tiene in considerazione le posizioni in essere su tutte le Società del Gruppo UniCredit.
Vi sono poi altre modifiche, tra cui:
• la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile
• la propagazione del default
• il periodo minimo di permanenza nello stato di default
• le valutazioni che la società deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente
Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.
*Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro
CEDENTE ANTICIPAZIONI PRO SOLVENDO E PRO SOLUTO FORMALE1
*Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro
1. Con pro soluto formale si intende il pro soluto con clausole di mitigazione del rischio
DEBITORE CEDUTO IN PRO SOLUTO2
* Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso il Gruppo Bancario inferiore a 1 milione di Euro
2. Con pro soluto effettivo si intende pro soluto senza clausole di mitigazione del rischio e gli acquisti a titolo definitivo (con derecognition IFRS compliant). Per esposizione si intende un debito a fronte di un credito approvato in pro soluto o acquistato a titolo definitivo.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE SEGUIRE LE NUOVE REGOLE DI DEFAULT
E’ fondamentale, quindi, per i cedenti rispettare la quota contrattualmente stabilita di anticipazione dei crediti e per i debitori onorare con puntualità le scadenze di pagamento dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.
A seguire le risposte alla domande più frequenti (FAQ) in merito alle nuove regole di Default.
Riferimenti normativi:
EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017